PubblicazioniLa responsabilità solidale che si traduce in responsabilità oggettiva

11/02/20190

Giorgio Confente e Nadia Gentina, in ‘il fisco’ n. 7 del 2019

La Corte di cassazione, nella sentenza n. 877 del 16 gennaio 2019, ha affermato che è legittimo determinare il valore normale sulla base del prezzo di acquisto sostenuto dal cedente, ai fini della responsabilità solidale prevista dall’art. 60-bis del D.P.R. n. 633/1972.

In sintesi i fatti oggetto del giudizio. A seguito di verifica fiscale effettuata nei confronti dell’impresa individuale ALFA (cedente), esercente attività di commercio di autovetture, è stata notificata una cartella esattoriale a carico di BETA (cessionaria), obbligata in solido con ALFA, per l’imposta non versata sulla vendita dei veicoli.

I giudizi di merito sono stati entrambi favorevoli al contribuente. La Commissione tributaria provinciale ha accolto le doglianze del ricorrente valorizzandone la buona fede. I giudici della regionale hanno confermato l’illegittimità della pretesa erariale per il fatto che l’acquirente ha dimostrato che il prezzo di vendita era conforme al “valore normale”, determinato sulla base delle indicazioni offerte dai listini di mercato (nello specifico “listini eurotax”).

La Corte di cassazione, nella sentenza n. 877/2019 – annullando la pronuncia della regionale e accogliendo il ricorso dell’Agenzia delle entrate – ha affermato che per la determinazione del valore normale si deve fare riferimento, per quanto possibile, “ai listini o alle tariffe dell’impresa che ha fornito i beni o i servizi” e, in mancanza, “alle mercuriali e ai listini della camera di commercio più vicina, alle tariffe professionali e ai listini di borsa”, conformemente a quanto disposto dall’art. 14 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, vigente ratione temporis(1).

Sulla base di questo assunto la Corte di cassazione, richiamando una precedente pronuncia della stessa Sezione(2), ribadisce che per determinare il valore normale ci si può legittimamente riferire alle tariffe di chi ha fornito i beni, prescindendo dai valori desumibili dai listini di mercato (es. eurotax). Così è stata ritenuta legittima la pretesa erariale basata (pare di capire esclusivamente) sulla constatazione che il venditore ha ceduto le autovetture ad un prezzo di vendita inferiore rispetto a quello di acquisto.

Per comprendere la portata della sentenza è opportuno ricordare che la solidarietà d’imposta prevista dall’art. 60-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633(3) si fonda su alcuni specifici presupposti. È necessario che: – le cessioni intervengano tra due soggetti passivi IVA; – che vi sia il mancato versamento dell’imposta da parte del cedente; – che le operazioni avvengano ad un prezzo inferiore al valore normale del bene; – che le cessioni riguardino i beni individuati dal D.M. 22 dicembre 2005. L’art. 60-bis nella sua formulazione letterale non attribuisce alcuna rilevanza alla buona fede “diligente” del cessionario per escludere la sua responsabilità solidale.

Ciò detto, la stessa Corte di cassazione nella sentenza n. 877/2019 ricorda che l’art. 60-bis trova una sua legittimazione nella giurisprudenza UE, citando in particolare la sentenza “Federation of Technological Industries” (causa C-384/04), che ammette la responsabilità solidale del cessionario, solo ove quest’ultimo sapeva o avrebbe dovuto sapere che l’imposta non sarebbe stata assolta. Detto in altro modo, l’ignoranza incolpevole rappresenta una esimente, non solo nel caso in cui sia contestata l’indebita detrazione su fatture relative a operazioni “soggettivamente inesistenti”, ma anche nelle ipotesi di responsabilità solidale del cessionario, come quella prevista dall’art. 60-bis del D.P.R. n. 633/1972(4).

Alla luce di quanto sopra esposto ci si può chiedere se sia legittimo il recupero dell’imposta a carico del cessionario che può incolpevolmente ignorare che il cedente ha applicato un corrispettivo inferiore a quello di acquisto, ove il cessionario sia in grado di dimostrare che il prezzo è conforme al “valore normale”, sulla base di dati oggettivamente riscontrabili (es. listini eurotax).

Se non si considera l’elemento soggettivo (buona fede diligente), la responsabilità solidale del cessionario rischia di tradursi in una “responsabilità oggettiva”, che opera indipendente da qualsiasi valutazione sulla colpevolezza del contribuente, ma questo risultato è evidentemente contrario ai principi sanciti dalla consolidata Giurisprudenza UE.

Note:

(1) Il citato art. 14 nella versione anteriore alle modifiche apportate dalla Legge 7 luglio 2009, n. 88 stabiliva che “Per valore normale dei beni e dei servizi si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per beni o servizi della stessa specie o similari in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui è stata effettuata l’operazione o nel tempo e nel luogo più prossimi. Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe dell’impresa che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini della camera di commercio più vicina, alle tariffe professionali e ai listini di borsa”.

(2) Cass. 27 aprile 2017, n. 13425.

(3) L’art. 60-bis, commi 2 e 3, del D.P.R. n. 633/1972 dispone testualmente che “2. In caso di mancato versamento dell’imposta da parte del cedente relativa a cessioni effettuate a prezzi inferiori al valore normale, il cessionario, soggetto agli adempimenti ai fini del presente decreto, è obbligato solidalmente al pagamento della predetta imposta. 3. L’obbligato solidale di cui al comma 2 può tuttavia documentalmente dimostrare che il prezzo inferiore dei beni è stato determinato in ragione di eventi o situazioni di fatto oggettivamente rilevabili o sulla base di specifiche disposizioni di legge e che comunque non è connesso con il mancato pagamento dell’imposta”.

(4) Il punto 1 del dispositivo della sentenza della Corte di Giustizia UE dell’11 maggio 2006 – causa C-384/04 statuisce testualmente cha la norma unionale “permette ad uno Stato membro di adottare una normativa ai sensi della quale un soggetto passivo, a favore del quale è stata effettuata una cessione di beni o una prestazione di servizi e che era a conoscenza del fatto, o aveva ragionevoli motivi per sospettare, che la totalità o parte dell’imposta sul valore aggiunto dovuta (…) non sarebbe stata versata, può essere obbligato a versare tale imposta in solido con il debitore. Tuttavia, una tale normativa deve rispettare i principi generali del diritto che fanno parte dell’ordinamento giuridico comunitario, quali, in particolare, i principi di certezza del diritto e di proporzionalità”.

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