Di Giorgio Confente e Nadia Gentina, Eutekne del 25 aprile 2016
Le cessioni di beni effettuate nei confronti di privati consumatori residenti in Paesi della Ue (cosiddette “distant sales”) sotto il profilo IVA sono assimilate alle vendite per catalogo, corrispondenza e simili (ris. n. 274/2009).
Il dato che caratterizza queste operazioni è il trasporto a destinazione da parte del cedente, a nulla rilevando le modalità di effettuazione dell’ordine di acquisto (art. 11-quater del DL 35/2005), che può essere effettuato direttamente sul sito web, via telefono, via fax (circ. n. 20/2006), o anche nello stesso punto di vendita del fornitore (ris. n. 39/2005).
Tali vendite sono disciplinate dall’art. 41, comma 1, lett. b) del DL 331/93, che prevede l’assoggettamento ad imposta nel Paese di partenza dei beni (trattandosi di acquirente privato consumatore), a meno che l’operatore abbia superato, nell’anno precedente e nell’anno in corso, il limite massimo annuo di vendite stabilito da ciascuno Stato membro in cui invia i beni ai privati acquirenti, nel qual caso, a partire dall’operazione che ha comportato il superamento del limite, deve essere corrisposta l’imposta del Paese di destino del bene.
Le soglie (tresholds), comprese tra 35 mila e 100.000 mila euro, nonché le diverse aliquote IVA, sono reperibili sul sito:http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/traders/vat_community/index_en. htm.
Anche rimanendo sotto soglia è comunque possibile tassare le cessioni a destino, esercitando apposita opzione nella dichiarazione IVA relativa all’anno precedente a quello in cui le vendite saranno effettuate.
Le vendite a distanza tassate in Italia sono esonerate da qualunque adempimento in tema di fatturazione e/o certificazione mediante scontrino o ricevuta (ris. n. 274/2009). I corrispettivi devono essere annotati nel registro dei corrispettivi (art. 24 del DPR 633/72).
Nel caso di superamento della soglia (ovvero sotto soglia, per opzione) l’operatore residente dovrà aprire una partita IVA in ciascun Paese in cui la soglia è stata superata. Se ciò accade, le cessioni realizzate possono essere documentate, ad avviso degli autori, con l’emissione di una sola fattura contenente sia il titolo di non imponibilità ex art. 41, comma 1, lett. b), sia l’indicazione dell’imposta estera dovuta in base all’aliquota propria vigente.
Occorre altresì presentare il modello INTRA 1-bis, senza valorizzare la colonna “3” (codice IVA acquirente), trattandosi di privato (circ. 23 febbraio 1994 n. 13, § B 2.1).
Nel caso di vendite a distanza di beni soggetti ad accisa (ad esempio, alcolici), si applica la tassazione a destino per obbligo a prescindere dalle soglie, in quanto tale imposta va assolta dal venditore nel Paese di immissione in consumo.
Possibile tassare a destino anche sotto soglia con apposita opzione
Si ipotizzi il seguente caso relativo a vendite a distanza:
– anno 2014, vendite sotto soglia;
– anno 2015, vendita sopra soglia: dalla cessione che ha determinato il superamento della soglia, si applica la tassazione a destino; per le vendite effettuate precedentemente nel corso dell’anno resta fermo il regime di tassazione nello Stato di partenza (art. 14 del Reg. Ue 282/2011);
– anno 2016, vendite sotto soglia: si applica comunque la tassazione a destino, in quanto nell’anno precedente era stata superata la soglia;
– anno 2017, vendite sotto soglia: il contribuente ritorna naturalmente ad applicare il regime della tassazione nello Stato di origine, in quanto nell’anno in corso e nel precedente non ha superato la soglia, a meno dell’esercizio di opzione.
Si ricorda che nel caso di esercizio dell’opzione per la tassazione a destino in luogo della tassazione nel Paese di partenza (ipotesi delle vendite sotto soglia), la stessa vincola il contribuente per l’anno per il quale è esercitata e per i due successivi(triennio minimo di permanenza a seguito dell’esercizio dell’opzione).

