Giorgio Confente e Nadia Gentina, Eutekne del 6 gennaio 2016
Maturano gli interessi sul credito IVA da rimborsare anche nel caso in cui la fideiussione sia presentata con ritardo: questo è l’interessante principio stabilito dalla Commissione tributaria provinciale di Milano nella sentenza n. 9553/25/15 depositata il 26 novembre 2015.
Il caso affrontato dai giudici milanesi riguardava la spettanza degli interessi previsti dall’art. 38-bisdel DPR 633/72, maturati su una richiesta di rimborso del credito IVA per il periodo che intercorre tra la data della richiesta della fideiussione e quella sua effettiva presentazione.
La sentenza accoglie la richiesta della società ricorrente che aveva impugnato il silenzio-rifiuto dell’Ufficio e si fonda sul principio che la fideiussione sul credito a rimborso “costituisce una garanzia per l’erogazione del rimborso già liquidato, ma non ha funzione di accertamento della fondatezza del diritto al rimborso” già riconosciuto dall’Ufficio, che aveva provveduto a comunicare la conclusione con esito positivo dell’attività istruttoria.
L’ordinaria procedura di rimborso prevede due fasi alternative e successive:
– la “richiesta di documenti” per un primo controllo che consiste nella verifica dell’esistenza del credito mediante analisi dei giustificavi (“documenti”) e “quadratura” delle somme, nella verifica dei carichi pendenti e dei presupposti normativi addotti per il rimborso.
– la “richiesta della fideiussione” a tutela dell’Amministrazione finanziaria, che consente l’emissione dell’apposita “disposizione di pagamento”.
L’interpretazione espressa dai giudici milanesi è suffragata dal dato letterale dell’art. 38-bis, comma 1 del DPR 633 del 1972 che prevede la sospensione degli interessi “per il periodo intercorrente tra la data di richiesta di documenti e la data della loro consegna”, riferendo tale previsione solo alla prima fase della procedura di rimborso, tesa alla verifica della esistenza del credito e della spettanza del rimborso.
La differenza sostanziale fra le due fasi trova una conferma nella circolare del 6 maggio 2011 n. 17, in cui l’Agenzia delle Entrate distingue bene i due momenti e le conseguenze diverse che derivano, perché in caso di omessa presentazione dei documenti, il credito IVA non è rimborsabile ai sensi dell’art. 57, comma 1 del DPR 633/72. Invece, se manca la fideiussione, il credito IVA è rimborsabile, anche se temporaneamente non liquidabile, tenendo però conto che in ogni caso deve essere erogato decorsi i termini di decadenza, posto che tale omissione non sospende i termini per l’esercizio della potestà accertativa.
Sulla questione specifica, però, la recente circolare n. 35 del 27 ottobre 2015, commentando le novità legislative in materia di rimborsi, conferma incidentalmente l’operato dell’Ufficio, precisando che gli interessi, “eventualmente sospesi per la mancata consegna della garanzia, riprendono a decorrere dalla data di presentazione della dichiarazione annuale completa di visto di conformità”.
I giudici milanesi, in antitesi rispetto alla posizione espressa dall’Agenzia delle Entrate, accolgono l’interpretazione dellanatura “compensativa” degli interessi sui rimborsi, valorizzando la loro funzione remunerativa in cambio del vantaggio della disponibilità di una somma di denaro spettante al creditore, con una netta distinzione rispetto agli interessi “moratori” (in tal senso la Cassazione, nelle sentenze 9 dicembre 2009 n. 25720 e 5 luglio 1990 n. 7091).
In quest’ottica, non è sostenibile che la corresponsione di interessi rappresenti un maggior onere a carico dell’amministrazione per un ritardo imputabile al contribuente (tesi sostenuta in contenzioso dall’Agenzia delle Entrate): infatti, è facilmente dimostrabile che il contribuente subisce un danno economico, anche se gli interessi sono integralmente riconosciuti, dovendo finanziare il credito IVA (soprattutto se di rilevante ammontare) a fronte di interessi che non “coprono” il costo del finanziamento.
I principi affermati dalla sentenza in commento rimangono attuali anche a seguito delle modifiche all’art. 38-bis del DPR 633/72 ad opera dell’art. 13 del DLgs. 21 novembre 2014 n. 175 (decreto semplificazioni), che ha introdotto il generalizzato esonero dall’obbligo di presentazione della garanzia, potendo la stessa essere sostituita dall’apposizione del “visto di conformità” (o sottoscrizione alternativa dell’organo di controllo) unitamente alla dichiarazione sostitutiva con cui sono attestate le condizioni di solidità patrimoniale, continuità aziendale e regolarità contributiva. Infatti, vi sono dei casi in cui permane espressamente l’obbligo di presentazione della fideiussione in quanto il visto non può essere apposto (ad esempio: soggetti che svolgono un’attività di impresa da meno di due anni, che hanno ricevuto avvisi di accertamento, che chiedono il rimborso per cessazione di attività).
Inoltre, in presenza di “silenzio-rifiuto”, è possibile attivare richieste anche per rimborsi erogati prima dell’entrata in vigore del decreto semplificazioni.

