Giorgio Confente e Nadia Gentina, Eutekne, 26 novembre 2016
Nel caso di acquisti di servizi resi da fornitori non residenti, occorre porre particolare attenzione alle ipotesi in cui il committente riceva un addebito con esposizione dell’IVA estera, a causa di un errore del fornitore non residente o di un “disallineamento” fra la normativa nazionale e quella estera. L’applicazione dell’IVA da parte del prestatore non residente può derivare, in primo luogo, dalla difficoltà dello stesso nel qualificare il committente come soggetto passivo d’imposta: ad esempio, nel caso di acquisti di servizi tramite internet, anche se il committente nazionale ha inserito nel portale web del fornitore la propria partita IVA. In altri casi, l’assoggettamento ad IVA estera può essere “legittimo”, a causa del diverso trattamento riservato all’operazione dalla normativa vigente nel paese del fornitore.
Come si deve comportare il committente soggetto passivo nazionale nel caso in cui riceva un documento che espone unaimposta non dovuta, nei due casi prospettati?
In presenza di imposta erroneamente applicata dal prestatore comunitario, il cliente non è esonerato dall’integrazione della fattura che deve comunque essere operata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 17 del DPR 633/72 e 46–47 del DL 331/93. Con la circolare n. 28 del 21 giugno 2011, § 1.4, l’Agenzia delle Entrate ha affrontato nello specifico il comportamento che deve essere tenuto dal committente residente nel particolare caso in cui il fornitore estero applichi indebitamente l’IVA, su una prestazione qualificata come “servizio generico”, chiarendo che il soggetto residente deve procedere alla applicazione del “reverse charge” secondo le norme e la prassi nazionali, a prescindere dal trattamento applicato all’estero.
Ciò chiarito, nel caso in cui non si riesca ad ottenere la nota di credito dal prestatore estero, si tratta di capire se l’integrazione debba essere effettuata sul corrispettivo imponibile, al netto dell’IVA estera o sull’importo totale addebitato, comprensivo dell’IVA. Posto che ai sensi dell’art. 168 della dir. 2006/112/CE, l’imposta è detraibile solo se “dovuta”, la quota di imposta inserita in fattura dal prestatore estero diventa un costo per l’azienda committente, in quanto costituisce un onere aggiuntivo che va a sommarsi al corrispettivo contrattuale. La deducibilità del costo discende dalla duplice considerazione che il committente residente resta definitivamente inciso dell’onere che è certo nel suo ammontare e inerente, in quanto tale “maggior prezzo” non determina né influenza la natura del costo.
Più delicato è il caso in cui l’applicazione dell’IVA da parte del prestatore non residente sia conseguente ad un addebito “corretto” in base alla normativa vigente nello stato estero, così come interpretata dalla locale autorità fiscale. Ciò accade frequentemente nell’ambito dell’acquisto di servizi che, nonostante l’emanazione del Regolamento UE 1042/2013, in taluni paesi sono ancora considerati relativi a beni immobili anziché qualificati come servizi “generici”: ad esempio la fornitura di spazi espositivi, presso le fiere, o i servizi di “logistica”.
Nel caso di IVA correttamente esposta, secondo le norme vigenti nel paese del fornitore comunitario, l’ammontare di riferimento per l’inversione contabile (al netto o al lordo dell’IVA applicata in fattura) dipende dalla scelta di chiedere il rimborso dell’IVA estera. Se l’operatore nazionale opta per la richiesta di rimborso è implicito che l’integrazione debba essere effettuata sull’imponibile esposto in fattura, al netto dell’IVA estera, non potendo rappresentare l’imposta una componente di costo.
Diversamente se l’operatore rinuncia all’istanza di rimborso IVA, la quota corrispondente all’imposta estera non dovrebbe teoricamente essere dedotta. In tal senso l’Agenzia delle Entrate che nella circolare n. 25 del 19 maggio 2010 afferma che “ai fini reddituali l’IVA rappresenta un costo deducibile solo nel caso in cui vi sia una limitazione oggettiva alla detraibilità”. Si ritiene, però, che tale regola possa essere derogata (integrando il corrispettivo al lordo dell’imposta) qualora per valutazioni di convenienza economico-gestionale l’operatore non proceda alla richiesta di rimborso. L’Agenzia delle Entrate, infatti nella medesima circolare n. 25/2010, ha riconosciuto all’IVA non detratta sui servizi di ristorazione la natura di costo inerente deducibile nel caso in cui l’azienda non proceda per i motivi suddetti alla richiesta della fattura.
Analoghe considerazioni a quelle sin qui svolte possono essere estese nel caso di prestatori extracomunitari tenendo in dovuta considerazione le diverse regole vigenti e di non facile individuazione ai fini dell’eventuale possibilità di rimborso dell’IVA (o analoga imposta) esistente nel Paese del prestatore.

