Giorgio Confente e Nadia Gentina, Eutekne del 22 giugno 2015
L’installazione e il montaggio di mobili e complementi di arredo, a determinate condizioni, possono essere considerati servizi relativi a beni immobili, sotto il profilo delle regole sulla territorialità IVA.
Questo è il principio che si desume dalla risposta della DRE Lombardia all’istanza di interpello n.904-134/2015 ex art. 11 della L. 212/2000.
Il caso esaminato riguarda un’azienda che svolge l’attività di progettazione, produzione e installazione di soluzioni su misura per l’arredamento (mobili, scale, infissi, pavimenti, pareti attrezzate e divisorie, scaffalature e altri complementi) e che affida in appalto l’installazione e il montaggio degli stessi su fabbricati(negozi, uffici, spazi espositivi, ecc.) siti in Italia e all’estero.
Il primo dato interessante è che l’Agenzia delle Entrate, per giungere alle conclusioni rese, rinvia al Reg. Ue 1042/2013, confermandone il valore interpretativo, nonostante la sua formale entrata in vigore, per quanto concerne i servizi relativi a immobili, sia prevista per il 1° luglio 2017.
Il nuovo art. 13-ter del Reg. 282/2011, come modificato dal Reg. 1042/2013, stabilisce che, ai fini della direttiva IVA, sono considerati “beni immobili”, fra l’altro e alternativamente:
– qualsiasi elemento che sia stato installato e formi parte integrante di un fabbricato o di un edificio e in mancanza del quale il fabbricato o l’edificio risulti incompleto, quali porte, finestre, tetti, scale e ascensori;
– qualsiasi elemento, apparecchio o congegno installato in modo permanente in un fabbricato o in un edificio che non possaessere rimosso senza distruggere o alterare il fabbricato o l’edificio.
La definizione della normativa comunitaria conferma il criterio della “destinazione funzionale”, già adottato dalla prassi nazionale ed enunciato nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 37/2011 (§ 3.1.2).
Con l’inserimento dell’art. 31-bis nel Reg. 282/2011, il successivo Reg. 1042/2013 codifica il principio per cui “i servizirelativi a beni immobili comprendono soltanto i servizi che presentano un nesso sufficientemente diretto con tali beni”. Il paragrafo 2) dell’art. 31-bis contiene un elenco esemplificativo dei servizi relativi a beni immobili, tra i quali i servizi diinstallazione e montaggio di attrezzature che, una volta installati o montati, possano essere considerati beni immobili. Ai sensi del successivo paragrafo 3), sono esclusi i servizi di installazione e montaggio di attrezzature che non siano, o non diventino, parte di beni immobili.
Da queste premesse si può concludere che anche l’attività di installazione e montaggio di mobili e complementi d’arredo possa essere qualificata come servizio immobiliare a condizione che:
– i beni installati in modo permanente non possano essere riutilizzati in altro luogo, se non a seguito di antieconomici interventi di adattamento;
– non sia possibile la rimozione del manufatto senza alterarne la funzionalità e comprometterne l’utilità, perché ancorati in modo permanente al pavimento, al soffitto o alle pareti.
Se ricorre una delle due condizioni esposte, le prestazioni di installazione e di montaggio di mobili e complementi di arredo sono escluse dal campo di applicazione IVA, ai sensi dell’art. 7-quater del DPR 633/72, se riferite a un fabbricato situatoall’estero, a prescindere dalla qualità del committente e dalla sua residenza. L’irrilevanza territoriale in Italia, Paese del prestatore, comporta d’altra parte che tali prestazioni siano soggette a IVA nel Paese estero in cui si trova l’immobile e secondo le regole ivi vigenti.
Conseguentemente, ove nel Paese estero interessato operi il reverse charge “forte”, anche per le prestazioni di servizi “in deroga” (circostanza da verificare Paese per Paese), l’imposta sarebbe assolta dal committente se soggetto passivo ivi stabilito. Diversamente, il prestatore sarebbe tenuto ad aprire una partita IVA nel Paese in cui sono realizzate le opere.
Se i servizi resi non sono riconducibili a prestazioni relative a beni immobili, si applica la regola di tassazione dei servizi generici, territorialmente esclusi dal campo di applicazione IVA, ai sensi dell’art. 7-ter del DPR 633/72 se resi a soggetti passivi d’imposta stabiliti in un Paese estero (prestazioni B2B).
Con riferimento agli “arredi”, i criteri adottati dall’Agenzia nella circ. n. 14/2015, in tema di applicazione del nuovo reverse charge interno di cui all’art. 17, comma 6, lett. a-ter), risultano più netti. Infatti, l’Agenzia, richiamando il codice attività 43.32.02 (Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili), ha precisato che la posa in opera di “arredi” deve intendersi esclusa dall’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile, “in quanto non rientra nella nozione di completamento relativo ad edifici”, senza operare un’analisi distintiva basata sull’eventuale incorporazione dei medesimi all’edificio.

