Giorgio Confente e Emanuele Greco, Eutekne del 13 giugno 2014
La vendita di “carte sconto” non costituisce operazione esente IVA, in quanto estranea all’ambito applicativo dell’art. 135 paragrafo 1 della direttiva 2006/112/CE (già art. 13 della direttiva77/388/CEE). Lo ha affermato la Corte di Giustizia dell’Unione europea, con sentenza di ieri 12 giugno 2014, riferita alla causa C-461/12.
Il caso è relativo a una società di diritto olandese, emittente e venditrice di tessere “sconto” che, all’epoca dei fatti, venivano cedute ai clienti per un prezzo tra 15 e 25 euro, accordando il diritto all’acquisto di beni e servizi a condizioni di favore presso esercenti di vario genere.
La società riteneva che l’emissione e la vendita delle carte in argomento potessero considerarsi esenti da IVA, in quanto assimilabili alle operazioni “relative ad altri titoli” di cui all’art. 135, paragrafo 1, lettera f) della direttiva 2006/112/CE o, quanto meno, alle operazioni “relative ad altri effetti commerciali” di cui alla lettera d) dello stesso art. 135.
Conformemente alle conclusioni rese dall’Avvocato generale il 24 ottobre 2013, la Corte di Giustizia ritiene che le “tessere sconto” non possano essere assimilate a nessuna delle due fattispecie di esenzione invocate dalla società olandese.
Più precisamente, secondo i giudici, le “carte sconto” non costituiscono né “altri titoli” né “altri effetti commerciali”, per la cessione dei quali opererebbe il regime di esenzione IVA.
In primo luogo, la nozione di “altri titoli” dev’essere riconosciuta ai soli titoli che abbiano natura simile ai titoli specificatamente menzionati nell’art. 135 lettera f), vale a dire ai titoli che conferiscono un diritto di proprietà su persone giuridiche (ad esempio partecipazioni), ovvero ai titoli che rappresentano un debito. Non può dunque, essere considerata come “altro titolo” nell’accezione sopra descritta l’acquisto di una “tessera sconto”, considerato che con l’acquisto della stessa, nonsi ottiene né un diritto di proprietà sulla società emittente, né un credito nei confronti della stessa, ma il solo diritto ad avereriduzioni sui prezzi dei beni e servizi offerti dalle imprese convenzionate.
Inoltre, la Corte osserva che le esenzioni di cui all’art. 135 lettera f) della direttiva 2006/112/CE attengono per loro natura adoperazioni finanziarie, ancorché non necessariamente effettuate tramite banche o istituti finanziari.
La finalità della norma in questione, fino ad oggi affrontata in misura solo marginale dalla giurisprudenza comunitaria, sarebbe quella di “ovviare alle difficoltà finanziarie collegate alla determinazione della base imponibile nonché dell’importo dell’IVA detraibile”.
Si tratta di un problema che, evidentemente, non si presenta nel caso delle “carte sconto”, posto che la base imponibiledell’operazione di acquisto delle carte coincide con il corrispettivo versato dagli acquirenti.
La Corte Ue si pronuncia anche sulla nozione di “altri effetti commerciali”, ricordando che la disposizione di riferimento (attuale art. 135 lettera d) della direttiva 2006/112/CE) concerne segnatamente strumenti di pagamento, quali gli assegni e igiroconti.
Le “carte sconto” hanno la funzione di attribuire il diritto a riduzioni di prezzo, ma non costituiscono di per sé un mezzo di pagamento ai fini delle norme comunitarie. Il sistema di funzionamento delle carte in questione, peraltro, non implica alcun trasferimento di denaro, diversamente dagli assegni e dai giroconti.
La sentenza in commento affronta, incidentalmente, anche la questione della base imponibile IVA dell’operazione di acquisto dei beni o servizi presso le imprese affiliate alla “carta sconto” da parte del consumatore. Secondo i giudici europei, l’utilizzo di tale tipologia di carte non costituisce un “pagamento”, bensì una mera riduzione di prezzo concessa dall’impresa convenzionata.
Per cui, ai sensi dell’art. 79 lettera b) della direttiva 2006/112/CE, è esclusa dal computo della base imponibile IVA ladifferenza tra il prezzo di vendita usualmente praticato per lo specifico bene o servizio e la somma di denaro effettivamente ricevuta dal rivenditore.

