Giorgio Confente e Nadia Gentina, Eutekne, 28 dicembre 2017
Secondo la Cassazione, per determinare il trattamento fiscale di un’operazione non è sufficiente quanto formalizzato nel contratto scritto
Con l’ordinanza n. 28709/2017, la Corte di Cassazione si è espressa chiarendo che la qualificazione fiscale di un’operazione, ai fini IVA, non dipende esclusivamente da quanto convenuto nel contratto, ma deve essere inquadrata alla luce della realevolontà delle parti, così come desumibile anche dalla documentazione fiscale, contabile e amministrativa posta in essere….
Il caso oggetto dell’ordinanza riguarda un contratto di “conto lavorazione” stipulato tra una ditta residente e alcuni prestatori stabiliti in Paesi extra Ue.
Il trasferimento oltre confine dei beni in “conto lavorazione” comporta una mera esportazione doganale non rilevante ai fini IVA, in quanto manca il requisito del trasferimento della proprietà. Nel caso di specie, dai controlli effettuati durante la verifica era emerso invece che la società residente aveva trattato i trasferimenti delle merci quali vere e proprie cessioni all’esportazione, regolandole con emissione di fatture in titolo di non imponibilità ai sensi dell’art. 8 del DPR 633/72 con conseguente costituzione del plafond IVA in relazione ai corrispettivi pagati.
L’Agenzia delle Entrate, sulla base del contratto posto in essere tra le parti, in sede di accertamento ha contestato la non imponibilità attribuita al trasferimento dei beni in conto lavorazione disconoscendo, contestualmente, l’utilizzo del plafond.
In sede di ricorso per Cassazione la società, soccombente in secondo grado, ha eccepito che i giudici della C.T. Reg. avrebbero dovuto tenere in considerazione la reale volontà delle parti, espressa nella documentazione fiscale, contabile e amministrativa, dalla quale si poteva evincere che era quella di realizzare una vera e propria cessione all’esportazione.
In particolare, le fatture emesse in regime di non imponibilità, i relativi pagamenti, gli adempimenti doganali di assoggettamento delle merci stesse all’ordinario regime dell’esportazione costituivano dimostrazione effettiva e sostanziale del fatto che l’operazione fosse qualificabile come compravendita, a dispetto della sua configurazione contrattuale.
La Corte, riformulando il giudizio della Commissione tributaria regionale sul punto, ha stabilito che una transazione concepita in vista del definitivo trasferimento della merce all’estero è qualificabile come cessione di beni, secondo i principi ribaditi dalla sentenza della Cassazione n. 23588/2012, precludendo la riqualificazione dell’operazione da parte dell’Amministrazione finanziaria.
I principi espressi dai giudici nella pronuncia in commento trovano un significativo precedente nella circolare ministeriale n. 156/1999, in cui l’Amministrazione finanziaria ha avuto modo di affermare che le parti possono convenire di realizzare una vera e propria cessione all’esportazione, anche nel caso di beni inviati all’estero allo scopo di subire una lavorazione.
Tale inquadramento ovviamente presuppone il rispetto dei due requisiti qualificanti la cessione non imponibile, ai sensi dell’art. 8 del DPR 633/72: materiale uscita dei beni dal territorio comunitario accompagnata dal trasferimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento, nonché presenza del corrispettivo ai finidell’eventuale costituzione del plafond IVA.
In tal caso non possono considerarsi elementi ostativi né la mancanza di un atto formale di compravendita (nella prassi commerciale è frequente il ricorso a contrattistipulati in forma verbale), né il ricorso a una compensazione finanziaria, che potrebbero avvenire in presenza di un rapporto debito e credito tra le particontraenti.
In definitiva i giudici, nell’ordinanza in commento, validano il principio in base al quale, per determinare il trattamento fiscale attribuito a una determinata operazione si debba avere riguardo alla reale volontà delle parti, così come risulta dal complesso delle evidenze documentali (es. fatture, ordini, documenti di trasporto, documentazione doganale, ecc.) e ciò anche nell’ipotesi in cui sia presente un contratto scritto, le cui clausole porterebbero a una diversa interpretazione.
Il principio stabilito dalla Cassazione pare di particolare rilevanza, in considerazione del fatto che frequentemente si riscontrano rilievi fiscali che derivano da un’interpretazione letterale delle clausole contrattuali, anche nelle ipotesi in cui si evince chiaramente che la volontà delle parti è diversa (anche, per esempio, in virtù di un sopravvenuto accordo) rispetto a quanto formalizzato nel contratto scritto.

