PubblicazioniAttento esame sui contratti per il computo delle Royalties nel valore in Dogana

23/11/20170

Giorgio Confente e Nadia Gentina, Eutekne, il 23 novembre 2017

Bisogna capire se il produttore può vendere o l’importatore può comprare le merci senza pagare royalties o diritti di licenza al licenziante
Il trattamento delle royalties nella bolletta doganale è un tema sensibile, perché frequentemente è oggetto di indagine, e di conseguenti rilievi, da parte dell’Agenzia delle Dogane in sede di verifica.
Si ipotizzi la seguente fattispecie: nell’ambito della propria attività, una società italiana (d’ora in poi “importatore”) ha in essere un contratto di licenza in virtù del quale crea, produce e commercializza capi di abbigliamento e accessori recanti i segni distintivi riferibili a un soggetto che percepisce delle royalties (d’ora in poi “licenziante”) per la concessione di utilizzo dei marchi. L’importatore fa produrre i beni in oggetto da un fornitore extra Ue (d’ora in poi “produttore” o “fornitore”), per beneficiare delle migliori condizioni economiche.
Si pone la questione di valutare se (e a quali condizioni), il valore delle royalties influenzi il valore da inserire nella bolletta doganale all’atto dell’importazioneIl tema è di particolare interesse, in quanto la corretta determinazione del valore doganale delle merci rappresenta un elemento rilevante per la determinazione dei dazi e, conseguentemente, dell’IVA, dovuti all’atto dell’importazione.
Il criterio primario di determinazione del valore doganale delle merci è disciplinato dagli artt. 70 e 71 del Reg. 952/2013 (CDU), ai sensi dei quali il valore di transazione puro – costituito dal prezzo effettivo da pagare al fornitore – deve essere integrato da una serie di ulteriori elementi.
La norma pone tre condizioni per la rilevanza delle royalties: che non siano già incluse nel prezzo dei beni (nel qual caso concorrono automaticamente alla determinazione del valore in dogana); che siano dovute in relazione alle merci importate; che rappresentino una “condizione per la vendita” del bene fornito all’importatore.Nella fattispecie in esame possiamo considerare realizzate le prime due condizioni, e per questa ragione occorre analizzare il terzo requisito, più complesso e delicato.
Ai sensi dell’art. 136 del Regolamento 2447/2015, le royalties rappresentano una “condizione per la vendita” al verificarsi di una delle seguenti ipotesi:
– se esiste un legame tra il licenziante e il produttore dei beni, in base al quale il produttore ha l’obbligo di chiedere all’importatore di pagare le royalties, pena la mancata fornitura dei prodotti da importare. È necessario analizzare il legame tra il licenziante e il fornitore per verificare con attenzione se esiste un eventuale controllo del primo sul secondo nel senso di controllo effettivo e formale ovvero che possa esercitare un’effettiva ingerenza nell’attività svolta dal fornitore (ulteriore rispetto al mero controllo di qualità della produzione);- se il pagamento da parte dell’importatore è effettuato per soddisfare l’obbligo del produttore che è tenuto a chiedere all’importatore il pagamento delle royalties a favore del licenziante; ad esempio si verifica questa condizione quando il contratto per la produzione delle merci menziona le royalties, ovvero l’accordo con il licenziante, prevede la risoluzione del contratto tra il produttore e l’importatore nel caso di mancato pagamento dei diritti (circ. Agenzia Dogane n. 21/2012);- se le merci non possono essere vendute all’importatore o da questo acquistate senza versamento dei corrispettivi o dei diritti di licenza al licenziante (tale condizione deve essere intesa nel senso che il pagamento delle royalties rappresenti una condizione “indispensabile” per la vendita dei beni dal produttore all’importatore, in difetto della quale le merci non possono essere cedute all’importatore).Le tre condizioni appena enunciate sono autonome, nel senso che non necessariamente devono sussistere congiuntamente, pertanto è sufficiente che ne risulti verificata una sola delle tre per ritenere che le royalties debbano essere incluse nel valore doganale delle merci.
Da un punto di vista meramente pratico, i punti appena descritti possono essere sintetizzati nella seguente condizione, come chiarito nella nota n. 69073/2016: bisogna capire se il produttore può vendere o se l’importatore può comprare le merci senza pagare royalties o diritti di licenza al licenziante.In base alle istruzioni fornite dal World Customs Organization (WCO) nel Commentario 25.1, i fattori che potrebbero essere presi in considerazione per determinare se il pagamento della tassa di licenza è una condizione di venditapossono essere i seguenti:
– c’è un riferimento alle royalties nell’accordo di fornitura dei beni o in documenti correlati;
– c’è un riferimento alla vendita della merce nel contratto di licenza;
– secondo i termini dell’accordo di fornitura o del contratto di licenza, il contratto di vendita può essere risolto a seguito di violazione del contratto di licenza, in quanto l’importatore non paga il licenziante. Ciò evidenzierebbe l’esistenza di un legame tra il pagamento delle royalties o della tassa di licenza e la vendita delle merci da valutare in dogana all’atto dell’importazione;
– esiste un termine nel contratto di concessione dei diritti o di licenza sottoscritto tra l’importatore e il licenziante che indica che se i corrispettivi di licenza non sono pagati, il fornitore extra Ue non può produrre e vendere all’importatore le merci che incorporano la proprietà intellettuale del licenziante
– il contratto di concessione di licenza contiene termini che permettano al licenziante di gestire la produzione o la vendita tra il produttore e l’importatore che vanno al di là del controllo di qualità.In conclusione, per tutto quanto sopra detto e considerato, ove l’azienda produca e commercializzi beni in un contesto come quello rappresentato in presenza di un contratto di licenza, è fondamentale condurre un’attenta analisi sui contratti in essere tra le parti al fine di stabilire se i diritti di licenza debbano o meno essere dichiarati all’atto dell’importazione ai fini della determinazione del valore doganale delle merci.

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