Giorgio Confente e Nadia Gentina, Il Fisco n. 40 del 2018, pag. 1-3867
Con l’ordinanza n. 22332/2018 pubblicata in data 13 settembre 2018, la Corte di cassazione ha statuito la detraibilità dell’IVA assolta per l’acquisto di benefit erogati ai figli dei dipendenti. Il convincimento dei giudici di legittimità si forma sulla considerazione dell’esistenza e configurabilità di un “nesso economico” tra i costi sostenuti per i servizi offerti dal datore di lavoro a beneficio dei propri dipendenti, e il complesso delle attività economiche condotte dal datore di lavoro nell’esercizio dell’impresa. La Suprema Corte in tal senso qualifica i costi di cui trattasi quali oneri relativi all’acquisizione di “prestazioni accessorie rispetto alle esigenze dell’impresa” e pertanto qualificabili quali “spese generali” connesse al complesso delle attività economiche dell’azienda.
Nel caso specifico sottoposto al vaglio dei giudici, la questione verte sulla detrazione IVA operata dalla società per costi sostenuti per pagare il soggiorno estivo dei figli dei dipendenti, per la formazione di personale e per il trasporto del personale (inizialmente anticipato da altra società del gruppo).
La sentenza si esprime a favore della detrazione operata dalla società su tutti i costi indicati, sulla base dei seguenti principi, che richiama attingendo a precedenti giurisprudenziali della Corte di Giustizia UE.
Un primo richiamo espresso dai giudici nell’ordinanza per argomentare la detraibilità dell’imposta nei casi esaminati si riferisce alla sentenza 29 ottobre 2009, causa C-29/08 (SKF), ed inerisce al tema generale della correlazione tra l’operazione in acquisto e l’insieme delle attività di impresa. I giudici ribadiscono quindi che l’imposta è detraibile, non solo quando sussiste un nesso diretto e immediato tra una specifica operazione a monte ed una o più operazioni a valle, ma anche quando i costi dei servizi in questione facciano parte delle spese generali del soggetto passivo. Anche in questo caso infatti sussiste quel nesso immediato e diretto al complesso dell’attività economica, tale per cui è possibile comunque sostenere che le spese sostenute per acquistare i beni o i servizi gravati dall’imposta facciano parte degli elementi costitutivi del prezzo delle operazioni soggette ad imposta a valle che conferiscono diritto a detrazione.
La seconda pronuncia a cui fanno riferimento i giudici nell’ordinanza in commento, è la sentenza 18 luglio 2013, causa C-124/12 (Maritza) nella quale viene trattata, tra altre, la questione sulla detraibilità delle spese di trasporto dei dipendenti e che pertanto presenta un’attinenza più specifica alla causa in oggetto.
Attingendo a quanto statuito in sede di Corte di Giustizia, i giudici di Cassazione ritengono che i costi sostenuti per i servizi offerti dal datore di lavoro ai propri dipendenti siano qualificabili quali costi per l’acquisizione di prestazioni accessorie rispetto alle esigenze dell’impresa e perciò siano dotate della qualità di funzionalità connessa.
L’ordinanza in commento offre lo spunto per formulare alcune considerazioni e riflessioni su di un aspetto indubbiamente significativo stante la forte attualità dell’argomento in esame. La detraibilità dell’IVA assolta sugli acquisti effettuati dal datore di lavoro e destinati al c.d. welfare aziendale è un tema infatti che suscita notevole interesse.
L’Agenzia delle entrate ha affrontato il tema degli oneri legati al welfare aziendale, ai fini delle imposte dirette, in particolare in commento alle novità che hanno interessato l’art. 51, comma 2, del T.U.I.R. a seguito delle novità introdotte dalla Legge di stabilità per il 2016, prima con la circolare n. 28/E del 15 giugno 2016 e da ultimo con la circolare n. 5/E del 29 marzo 2018, in cui sono stati approfonditi gli aspetti di natura reddituale. La deduzione del costo ai fini delle imposte dirette è disciplinata in maniera specifica nell’ambito delle agevolazioni previste normativamente per il welfare aziendale, mentre ai fini IVA occorre applicare i principi generali dell’imposta, non operando alcuna deroga normativa.
L’Agenzia delle entrate non ha mai trattato specificamente l’aspetto IVA nel caso di acquisti destinati gratuitamente ai dipendenti, se non in un caso nella risposta fornita dalla Direzione Regionale della Lombardia all’Interpello n. 904-603/2017, esprimendosi in senso negativo.
La società istante ha chiesto se fosse detraibile l’IVA assolta dalla medesima per l’acquisto di abbonamenti ad una pay-tv da concedere gratuitamente ai dipendenti. La Direzione interpellata risolve in maniera negativa evidenziando che anche nell’ambito del welfare, ai fini IVA, si applicano le regole ordinarie per cui l’imposta è detraibile solo al sussistere della duplice condizione del requisito di “inerenza”(1) ed “afferenza”, ovvero l’esistenza di un nesso diretto ed immediato con le operazioni effettuate a valle che danno diritto alla detrazione(2). Si noti, per inciso, che la Direzione Regionale interpellata supporta il parere negativo in tema di detraibilità dell’IVA, proprio sui principi espressi dalla Corte di Giustizia nella sentenza 29 ottobre 2009, causa C-29/08 (SKF) che i giudici ermellini portano a sostegno dell’opposto giudizio espresso.
In relazione al principio espresso nell’ordinanza in commento, si possono formulare le seguenti osservazioni.
Nulla questio sulla detraibilità dell’IVA sui costi sostenuti per i corsi di formazione del personale dipendente, mentre qualche perplessità sorge in riferimento alle altre due voci analizzate dall’ordinanza.
Con particolare riguardo alla detrazione riferita ai trasporti di persone, si rileva che l’art. 19-bis1 prevede una ipotesi di oggettiva indetraibilità, con l’eccezione prevista per i soggetti per i quali il trasporto costituisce oggetto dell’attività. Benché la sentenza non sia chiara sul punto, trattandosi di welfare aziendale, si può facilmente supporre i costi di trasporto fossero di natura diversa rispetto a quelli oggetto della sentenza Maritza che riguardava la detrazione operata dall’impresa per costi di trasporto sostenuti per condurre gratuitamente il personale sul posto di lavoro (in assenza di trasporto pubblico).
Lascia ancora più sorpresi la posizione di favore alla detraibilità dell’IVA sui costi che rappresentano veri e propri benefit erogati ai dipendenti (pagamento del soggiorno estivo dei figli). Infatti, in questo caso appare evidente un nesso solo indiretto con il principio di inerenza e il principio di afferenza, così come recepiti dalla normativa interna e unionale(3). Infatti, l’ordinanza in commento sembra voler riconoscere di default la detraibilità dell’IVA sui costi sostenuti dal datore di lavoro a beneficio dei dipendenti, a prescindere dall’effettivo utilizzo (personale o aziendale) dei benefit concessi al dipendente.
Note:
(1) Risoluzione 23 luglio 2002, n. 244.
(2) Risoluzioni 25 luglio 2005, n. 100 e 11 marzo 2009, n. 61.
(3) Art. 19 del D.P.R. n. 633/1972 e art. 168 della Direttiva 2006/112/CE.

