PubblicazioniÈ «intervento» se la stabile gestisce il magazzino per la casa madre

04/06/20160

Giorgio Confente e Nadia Gentina, Eutekne, 04 giugno 2016

 Per le cessioni a operatori nazionali la fattura dovrebbe essere emessa con IVA da parte della branch italiana

Per risolvere la questione posta, occorre definire quando la stabile possa dirsi “coinvolta” in una transazione effettuata nello Stato da parte della casa madre. Cosicché l’analisi si sposta sull’interpretazione della portata della previsione di cui all’art. 53, par. 2 del Reg. 282/2011, che presuppone l’intervento della S.O. quando i mezzi tecnici o umani della stessa sono utilizzati “per operazioni inerenti alla realizzazione della cessione di tali beni […]”. Nella versione inglese (da considerarsi prevalente), peraltro, la norma riporta la congiunzione “e” tra le parole “mezzi tecnici” e “umani”.
Riferendosi all’esempio prospettato, nel caso in cui la S.O. effettui servizi di logistica in Italia (stoccaggio, custodia e consegna ai clienti finali residenti) per conto della casa madre estera, può ritenersi verificato il requisito di “intervento” della S.O.?
In caso di risposta affermativa, la società Alfa risulterà debitrice d’imposta e dovrà regolare l’operazione fatturandola con rivalsa dell’IVA, attraverso il numero di partita IVA della sua stabile. In caso contrario, sarà il cessionario soggetto passivo residente a liquidare l’imposta mediante “reverse charge” (art. 17, comma 2, DPR 633/72).

La questione è certamente rilevante per le conseguenze che implica. La tematica è stata oggetto di analisi da parte del VAT Committee della Commissione europea, da ultimo nel Working Paper n. 857 del 6 maggio 2015, in risposta ad istanza dell’Agenzia delle Entrate, nella quale è stato posto anche specifico quesito relativo al  nozione di “intervento” della stabile organizzazione.

Secondo l’interpretazione proposta dalle Autorità fiscali italiane, nel caso in cui i beni siano fisicamente consegnati nel magazzino della S.O. per attività di stoccaggio (“storage activity”) per poi essere consegnati al cliente finale, posto che in tale caso la S.O. acquisisce il possesso fisico dei beni (“acquired the physical possession”), per la successiva vendita dalla casa madre al cliente finale residente deve essere emessa fattura con IVA esposta indicando anche l’indirizzo e la partita IVA della stabile organizzazione.

Per quanto il Comitato IVA non entri nello specifico a definire se si debba ritenere realizzato il concetto di “intervento” della stabile nel caso descritto, è significativo che le autorità fiscali italiane abbiano posto la questione suggerendo un’interpretazione certamente forte rispetto alla realizzazione del concetto di “intervento” della stabile, per il solo fatto che essa entri temporaneamente nella gestione fisica dei beni stoccati presso i propri magazzini.

L’Agenzia delle Entrate aveva già fornito un chiarimento, se pur in termini più generali, sul ruolo della S.O., nella circolare n. 37/2011, § 4.5, in cui ebbe ad affermare “deve escludersi che la stabile organizzazione partecipi all’effettuazione del servizio quando in nessun modo il cedente o prestatore utilizzi le risorse tecniche o umane della stabile organizzazione in Italia per l’esecuzione della cessione o della prestazione in considerazione”. L’affermazione “in nessun modo”, neanche tanto velatamente restrittiva, avvalora l’interpretazione proposta nel citato Working Paper.
Pertanto nell’esempio prospettato, la vendita dovrebbe essere fatturata dalla casa madre attraverso la propria  S.O. con esposizione dell’IVA in rivalsa all’operatore residente.

Da un punto di vista pratico, secondo le istruzioni già emanate dall’Agenzia delle Entrate nella richiamata circolare, seppur per un caso diverso, il fornitore estero può utilizzare una serie distinta di numerazione per le fatture riferibili alle operazioni poste in essere attraverso la stabile organizzazione. Tali ultime operazioni devono essere annotate in apposito registro sezionale e riportate nella dichiarazione annuale del soggetto residente in un distinto modulo, così da tenere distinte queste cessioni rispetto a quelle proprie della stabile.

Il cessionario residente italiano è esonerato da oneri di indagine, considerato che, secondo l’art. 53, comma 2, del Reg. Ue 282/2011, se viene emessa una fattura con il numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro della stabile organizzazione alla stessa, si considera, salvo prova contraria, che tale stabile organizzazione abbia partecipato alla cessione di beni e pertanto è legittima l’applicazione dell’IVA.

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