PubblicazioniGravi violazioni degli obblighi formali pregiudicano la detrazione IVA

29/07/20160

Giorgio Confente e Nadia Gentina, Eutekne del 29 luglio 2016

Il diritto alla detrazione può essere negato se sono omesse contabilità e dichiarazione

Con sentenza di ieri, 28 luglio 2016, relativa alla causa C-332/15, la Corte di Giustizia Ue si è pronunciata in merito alla limitazione del diritto alla detrazione in presenza di gravi violazioni degli obblighi formali da parte del soggetto passivo.

La vicenda muove dai riflessi penali innescati da una illecita condotta fiscale di un soggetto “evasore totale” che ha omesso di istituire i registri IVA, presentare le relative dichiarazioni e versare le imposte dovute. In particolare, la Guardia di Finanza ha accertato che una società italiana nell’anno 2010 ha emesso delle fatture imponibili ad IVA, ma non le ha registrate e dichiarate, omettendo di versare la relativa imposta. Nel corso del procedimento penale incardinato avanti il Tribunale di Treviso il legale rappresentante della società ha prodotto fatture di acquisto emesse da fornitori debitamente pagate ma non registrate nella contabilità IVA. Il legale rappresentante imputato del reato di omessa dichiarazione ha fatto presente al giudice penale che, se si tenesse conto delle fatture di acquisto, in ossequio ai principi della giurisprudenza della Corte Ue, l’importo dell’imposta evasa non supererebbe la soglia stabilita all’art. 5, comma 1 del DLgs. 74/2000.

In relazione a questa situazione il tribunale di Treviso ha posto due questioni all’attenzione della Corte di Giustizia Ue.

Con la prima è stato chiesto se è conforme alla direttiva IVA (2006/112/CE) la norma nazionale che nega il diritto alla detrazione (anche sotto il profilo penale) in caso di omessa presentazione della dichiarazione IVA, considerato peraltro che l’art. 19 del DPR 633/72 dispone un termine biennale per l’esercizio della detrazione.
Con la seconda questione alla Corte Ue è stato chiesto se è legittima la norma che esclude il diritto alla detrazione in caso di omessa registrazione delle fatture di acquisto.

Con riferimento alla prima questione proposta dal giudice di rinvio, la Corte di Giustizia dopo aver ribadito che il diritto alla detrazione sancito dagli artt. 167 e168 della direttiva IVA non può essere in linea di principio derogato né subire limitazioni (sentenza dell’8 maggio 2008, Ecotrade, C-95/07 e C-96/07, punto 39; sentenza del 12 luglio 2012, EMS-Bulgaria Transport, C-284/11, punto 44) ha stabilito il principio secondo il quale se si consentisse l’esercizio del diritto alla detra

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