PubblicazioniIl contratto come “chiave” per l’IVA negli scambi intra-Ue

04/07/20140

Giorgio Confente e Emanuele Greco, Eutekne del 4 luglio 2014

L’Avvocato generale presso la Corte di Giustizia Ue, nelle conclusioni rese ieri 3 luglio 2014, con riferimento alla causa C-446/13, ha fornito indicazioni rilevanti per determinare la territorialità IVA delle cessioni intracomunitarie di beni che, prima della consegna, sono soggetti a lavorazione nello Stato dell’acquirente.

Ancorché le conclusioni depositate non abbiano diretta rilevanza giuridica, si tratta di un caso assai frequente nella prassi del commercio internazionale, che merita di essere esaminato.

La causa all’esame della Corte di Giustizia riguarda una società italiana che ha venduto parti metalliche a una società francese, con consegna presso la sede di quest’ultima, ubicata in Francia.
Prima della consegna all’acquirente francese, tuttavia, i materiali sono soggetti a verniciatura, per conto del cedente, presso un’altra impresa avente sede in Francia.

La lite verte sulla rilevanza territoriale, ai fini IVA, della cessione e origina dalla richiesta di rimborso presentata in Francia da parte della società italiana per l’IVA addebitata in fattura dal terzista francese al quale erano stati affidati i lavori di verniciatura. La richiesta di rimborso è contestata dall’Amministrazione fiscale francese, secondo cui la società italiana, per fruire del proprio diritto alla detrazione dell’IVA, avrebbe dovuto identificarsi in Francia e ivi assolvere l’imposta.

La questione della territorialità delle cessioni di beni, come è noto, deve risolversi facendo riferimento al luogo di inizio del trasporto o della spedizione, a norma dell’art. 32 della direttiva 2006/112/CE (precedente art. 8, paragrafo 1, lettera a) della sesta direttiva).
Tale requisito, nel caso in esame, non è sufficiente, posto che non è facile individuare il luogo iniziale del trasporto: se inItalia (quando il fornitore spedisce le parti metalliche per la verniciatura), ovvero in Francia (quando i beni verniciati sono inoltrati al destinatario).

Le indicazioni dell’Avvocato generale, per la soluzione del caso, si fondano sullo status materiale del bene al momento dell’inizio del trasporto. Poiché l’art. 32 della direttiva 2006/112/CE si riferisce al momento iniziale della spedizione “a destinazione dell’acquirente”, in quel momento il bene deve trovarsi nelle condizioni previste dal contratto. Se, invece, il bene non si trova ancora nello stato previsto dal contratto, la sua spedizione non è ancora diretta al trasferimento all’acquirente, ai fini dell’IVA intracomunitaria, bensì a consentire che il bene sia reso conforme al contratto.

Il riferimento alle condizioni contrattuali del bene rappresenta, a giudizio dell’Avvocato generale, un criterio chiaro per determinare l’inizio del trasporto intracomunitario e, di conseguenza, la territorialità IVA della cessione del bene.
Traslando quanto sin qui osservato con riferimento al caso di specie, si giunge alla conclusione che la cessione delle partimetalliche ha rilevanza IVA in Francia, atteso che il contratto in questione prevede l’acquisto di prodotti finiti e non di semilavorati. La spedizione all’acquirente, dunque, può considerarsi iniziata solo dopo la verniciatura delle parti metalliche, operazione funzionale a consentire che il bene sia reso conforme al contratto.

La questione è della massima importanza, posto che, se l’interpretazione fornita dall’Avvocato generale venisse confermata in sede giudiziale, “potrebbe sussistere un incentivo a commissionare servizi nel proprio Stato membro al fine di evitare l’adempimento di obblighi fiscali in un altro Stato membro”.
D’altro canto, la conclusione dell’Avvocato generale sarebbe in contrasto con la previsione dell’art. 41, comma 1, lett. a) del DL 331/93 che dispone il regime di non imponibilità IVA anche per i beni sottoposti a lavorazione, a prescindere dal luogo di esecuzione della medesima.
L’interpretazione dell’Avvocato generale, come detto, pone problemi di ordine applicativo nella misura in cui i cedenti italiani debbano identificarsi nel paese Ue per rilevare la vendita a se stessi in quanto operazione assimilata alle cessioni intracomunitarie ai sensi dell’art. 41, comma 2, lettera c) del DL 331/93. L’assimilazione della vendita a se stessi alle cessioni intracomunitarie non genera, però, plafond. Dunque, un’altra importante conseguenza è la perdita di quest’ultimo.

La successiva vendita al cliente finale (dopo la lavorazione) sarebbe, in ogni caso, fuori campo IVA ex art. 7-bis del DPR 633/72, con conseguente assoggettamento a “reverse charge” nei Paesi in cui tale meccanismo è stato generalizzato (come, ad esempio, Francia).

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