PubblicazioniLa buona fede del cedente “salva” la cessione intracomunitaria

01/06/20150

Giorgio Confente e Nadia Gentina, Eutekne del 1 giugno 2015

Il fornitore nazionale è tenuto ad acquisire e conservare la prova della consegna dei beni in un altro Stato dell’Unione europea, per applicare correttamente il regime di non imponibilità IVAprevisto dall’art. 41 del DL 331/93. Questo è quanto si desume dalla normativa, così come interpretata dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale e dalle risoluzioni emanate dall’Agenzia delle Entrate.

In sede di verifica, accade sempre più di frequente che l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza accertino l’esistenza delle prove documentali che attestano il trasporto o la spedizione della merce.
Gli artt. 131 e 138 della Direttiva 2006/112/CE non prevedono un regime di appuramento del trasporto o della spedizione, rimettendo ai singoli Stati membri la facoltà di introdurre specifiche condizioni per prevenire ogni possibile evasione, elusione o abuso.
La norma nazionale, però, sul punto, non ha integrato la direttiva comunitaria: pertanto, non vi sono indicazioni precise sulla documentazione da porre in essere per provare il trasferimento fisico dei beni.

Il tema è stato affrontato da alcune pronunce della Corte di Giustizia Ue: i giudici comunitari, già nelle sentenze emesse il 27 settembre 2007, nelle cause Teleos (C-409/04), Collée (C-146/05) e Twoh International (C-184/05), hanno stabilito che il regime di non imponibilità è correttamente applicato alle seguenti condizioni:
– il potere di disporre del bene come proprietario è stato trasmesso all’acquirente;
– il fornitore prova che tale bene è stato spedito o trasportato in un altro Stato membro;
– a seguito di tale spedizione o trasporto, il bene ha lasciato fisicamente il territorio dello Stato membro di cessione.

La trasmissione del potere di disposizione sul bene, secondo la Corte Ue, implica che il fornitore sia tenuto a dimostrare che i beni sono effettivamente giunti nello Stato membro di destinazione, non essendo sufficiente la prova che i beni hanno lasciato lo Stato del cedente.
Questa condizione si realizza anche nel caso in cui risulta provato che il bene sia arrivato a destino nel luogo indicato dalcliente, anche se non coincidente con la sua sede operativa, come accade, ad esempio, quando la merce è destinata a un magazzino di logistica oppure a un terzista che esegue una lavorazione, per conto del cliente stesso, così come nei casi dioperazioni triangolari, in cui il primo cessionario chiede al fornitore che la merce sia direttamente destinata al proprio cliente (secondo cessionario).

I giudici europei affermano poi che nessuna contestazione può essere elevata all’operatore in buona fede nel caso in cui leprove dell’uscita dei beni si rivelino ex post artefatte, senza che il fornitore potesse rendersene conto utilizzando la normale diligenza (sentenze Netto Supermarkt del 21 febbraio 2008, causa C-271/06 e Traum EOOD del 9 ottobre 2014, causa C-492/13).

La giurisprudenza nazionale si esprime in linea con l’orientamento delle sentenze comunitarie ed evidenzia come l’onere di dimostrare l’esistenza dello “scambio intracomunitario” sia a carico del cedente, in virtù del principio di cui all’art. 2697 c.c., secondo il quale chi vuol far valere un diritto deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento (Cass. nn. 3603/2009,20575/2011 e 13457/2012).
Nella sentenza n. 13457/2012, soprattutto con riguardo alle fattispecie di cessioni con clausola “franco fabbrica” (incoterm EXW), la Cassazione afferma che, in assenza di disposizioni che specificano come dimostrare l’effettiva movimentazione del bene ceduto, possa farsi utile riferimento ai principi espressi dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia che considerarilevante la buona fede del cedente.
La buona fede richiamata si può ritenere dimostrata quando questi abbia adottato tutte le misure ragionevolmente attuabili perassicurarsi che i beni siano stati fisicamente trasferiti in un altro Stato membro dell’Unione europea.

Principi condivisi dall’Amministrazione finanziaria

L’Amministrazione finanziaria ha sposato i principi espressi dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria.
Così, con le risoluzioni nn. 345/2007, 477/2008, 19/2013 e 71/2014, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti relativamente ai documenti che possono costituire valida prova del trasferimento fisico dei beni.

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