Giorgio Confente e Nadia Gentina, ‘il fisco’ 30 giugno 2017
Come il reverse charge, la scissione dei pagamenti si può inscrivere nell’ambito delle misure previste a tutela degli interessi erariali
A far data dalle operazioni per le quali è emessa fattura dal 1° luglio 2017 entreranno in vigore le nuove norme di applicazione dello split payment esteso ad opera dell’art. 1 del DL n. 50/2017 (conv. L. n. 96/2017).
Una novità assoluta dal punto di vista dell’estensione soggettiva dello split payment è quella che riguarda le cessioni e prestazioni effettuate nei confronti delle società italiane quotate nell’indice FTSE MIB (Financial Times Stock Exchange Milano Indice di Borsa) recepita al comma 1, lett. d) dell’art. 17-ter del DPR 633/72.
Un tema pratico con il quale, per la prima volta, i fornitori delle aziende in questione sono chiamati a misurarsi si pone nel caso in cui il cliente quotato abbia rilasciato la lettera d’intento. In tal caso, non è chiaro al momento se i fornitori debbano emettere fattura con il nuovo regime dello split payment ovvero possano continuare a fatturare in regime di non imponibilità ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. c) del DPR 633/72, conformemente alla lettera d’intento dal cliente esportatore abituale.
A giudizio di chi scrive, la soluzione corretta deve essere trovata attingendo all’analisi di casi analoghi in tema di prevalenza di un regime su un altro, già oggetto di vaglio da parte dell’Amministrazione finanziaria, non disponendo al momento di indicazioni specifiche a livello normativo o di prassi amministrativa.
Seguendo questa impostazione, si ricorda che con la circolare n. 14 del 27 marzo 2015, § 9, è stata affermata la prevalenza del reverse charge rispetto al regime di non imponibilità previsto dall’art. 8, comma 1, lett. c) del DPR 633/72, ordinariamente applicato dai fornitori degli esportatori abituali, sulla base della considerazione che la norma sul reverse charge, introdotta con decorrenza dal 2015 avrebbe dovuto costituire la regola prioritaria, attesa la sua “finalità antifrode”.
Facendo tesoro di tale indicazione, il regime dello split payment dovrebbe prevaleresu quello del plafond, posto che anche la scissione dei pagamenti, così come il reverse charge, si può inscrivere nell’ambito delle misure previste a tutela degli interessi erariali; si consideri che nella relazione tecnica al DL 50/2017 l’estensione soggettiva dello split payment trova un’espressa giustificazione nell’elevato grado di “affidabilità fiscale” delle società quotate nel FTSE MIB, sulle quali viene trasferito l’onere di assolvimento dell’imposta.
Se queste premesse sono corrette, il fornitore della società quotata nel FTSE MIB dovrebbe ignorare la lettera di intenti ricevuta ed emettere la fattura assoggettandola ad IVA, in applicazione dello split payment, regime previsto dall’art. 17-ter come obbligatorio (e verrebbe da dire “non derogabile”), per le fatture ricevute dalle società quotate.
Peraltro, da un punto di vista pratico, si osserva come l’applicazione dello split payment non produca un immediato effetto finanziario negativo in capo al cessionario, in quanto l’assolvimento dell’imposta si realizza con l’annotazione della fattura nei registri di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 633/72, analogamente a quanto accade con il sistema dell’inversione contabile.
Questo significa che con decorrenza dal 1° luglio 2017 le società quotate non dovrebbero avere più interesse a rilasciare la lettera d’intento ai propri fornitori.
Da un altro punto di vista, con il passaggio al nuovo regime si possono limitare i rischi (a carico di clienti e fornitori) connessi con la complessa gestione delle lettere d’intento (si pensi alle ipotesi di superamento del plafond disponibile, agli errori nella fatturazione in esubero rispetto all’ammontare della lettera d’intento, ecc.), rendendo più snella l’operatività.
Infatti, eliminate le lettere d’intento vengono meno anche i relativi adempimenti: monitoraggio sul plafond disponibile, riscontro a carico del fornitore delle lettere inviate dal cliente all’Agenzia delle Entrate, registrazione delle lettere d’intento emesse e ricevute, compilazione dei quadri VC e VI della dichiarazione IVA, ecc.
Infine, per quanto riguarda la gestione del credito IVA, si ricorda che coloro che operano in regime di split payment possono accedere alla richiesta rimborso ai sensi dell’art. 30, comma 3, lett. a) del DPR 633/72 (aliquota media), posto che, nell’ambito delle operazioni attive ad aliquota inferiore a quella sugli acquisti, rientrano anche le operazioni in split payment.
Tale condizione va pesata, però, con l’eventuale perdita del requisito di cui alla lett. b) del medesimo art. 30, che consente la richiesta di rimborso in presenza di operazioni non imponibili (tra cui anche quelle emesse a seguito di dichiarazioni di intento) superiori al 25% del volume d’affari.

