PubblicazioniUtilizzo vincolato del credito IVA nelle nuove integrative

31/01/20170

Giorgio Confente e Nadia Gentina, ‘il fisco’, martedì 31 gennaio 2017

Le istruzioni al modello IVA 2017 aprono all’utilizzo in detrazione IVA da IVA, ma si discostano da quanto previsto dal DL 193/2016

A seguito delle modifiche apportate dal DL 193/2016 all’art. 8 (commi da 6-bis a 6-quinquies) del DPR 322/98, è ora possibile emendare una dichiarazione IVA già validamente presentata, mediante trasmissione di una dichiarazione integrativa a favore o a sfavore, entro il termine previsto per l’esecuzione dell’attività di accertamento di cui all’art. 57 del DPR 633/72.

Si ipotizzi il seguente caso: una società, che ha regolarmente presentato la dichiarazione IVA 2014 per l’anno d’imposta 2013, si è accorta di non aver inserito in dichiarazione un credito IVA per un importo complessivo di 30.000 euro.
A seguito dell’entrata in vigore del DL 193/2016, nel mese di dicembre 2016, ha presentato una dichiarazione IVA integrativa rettificando l’anno 2013 con l’inserimento del credito a suo tempo non evidenziato.
Il maggior credito emergente è stato destinato per 10.000 euro a rimborso (rigo VX4 della dichiarazione IVA) e per 20.000 euro è stato inserito come credito da riportare in detrazione/compensazione (rigo VX5).

Ora, conformemente alle disposizioni normative e alle istruzioni della dichiarazione IVA 2017 per l’anno d’imposta 2016, la società è tenuta a compilare il quadro VN di nuova istituzione, nel quale deve essere esposto il credito emergente dall’integrativa presentata nel 2016 su modello conforme all’anno d’imposta 2013.
Nell’esempio proposto, il maggior credito IVA di 30.000 euro può essere chiesto a rimborso, ove sussistano i requisiti previsti per la richiesta di rimborso IVA in relazione all’anno 2013, ovvero utilizzato in compensazione orizzontale (tramite modello F24), ma non riportato in detrazione IVA da IVA, trattandosi di un credito che emerge da una dichiarazione integrativa presentata oltre il 30 settembre 2015 (termine previsto per la dichiarazione IVA relativa all’anno successivo). È ipotizzabile che il divieto di utilizzo in compensazione “verticale” sia dovuto all’esigenza di monitorare l’utilizzo del credito da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Ciò premesso, la compilazione del quadro VN prevede la seguente rappresentazione dei fatti:
– nel rigo “VN1 col. 1 – anno” deve essere indicato “2013” (l’anno a cui si riferisce la dichiarazione integrativa presentata nel 2016);
– nel rigo “VN1 col. 3 – maggior credito” deve essere indicato l’ammontare di 20.000, cioè la “maggior eccedenza detraibile risultante dalla dichiarazione integrativa, per la quota non chiesta a rimborso nella dichiarazione integrativa stessa”.
In pratica, dalla lettura delle istruzioni si desume che la compilazione del quadro VN è necessaria per creare un collegamento tra la dichiarazione dell’anno per il quale si è operata la rettifica (nell’esempio 2013) e quella relativa all’anno in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa a favore (nell’esempio 2016) evitando di dover intervenire anche sulle dichiarazioni relative agli anni intermedi (2014 e 2015), se si intende utilizzare il credito in compensazione tramite F24.

Se, invece, si opta per la richiesta di rimborso, fa fede la dichiarazione dell’anno 2013, così come emendata dalla dichiarazione integrativa. Quindi, nel caso in cui con la dichiarazione integrativa “a favore” il contribuente procedesse a chiedere a rimborso l’intero maggior credito (nell’esempio inserimento di tutti i 30.000 nel rigo VX4), non si dovrà compilare il rigo VN 1 col. 3.
L’importo di 20.000 euro va riportato nel rigo VL11, campo 1, destinato ai crediti riportati da annualità pregresse a seguito di presentazione delle dichiarazioni integrative in oggetto, e non nel rigo VL 8 riservato al riporto del credito dell’anno precedente.
Occorre segnalare, peraltro, che l’importo del maggior credito in parola confluisce nella determinazione dell’IVA a debito o a credito di cui rispettivamente ai righi VL 32 o VL33 e a riporto nei righi VL38 o VL39 concorrendo alla determinazione del saldo annuale.

Tale previsione, che di fatto apre all’utilizzo in detrazione IVA da IVA, si discosta dal dettato normativo contenuto nel comma 6-quater, ai sensi del quale la facoltà di utilizzo è limitata alla compensazione di cui all’art. 17 del DLgs. 241/97, e cioè in compensazione cosiddetta orizzontale tramite F24, vietandone il riporto in detrazione. Nel caso di utilizzo in compensazione tramite F24, la norma precisa che il maggior credito può essere utilizzato a copertura di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa.
La norma si riferisce ai “debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo” e non ai debiti “relativi al periodo d’imposta successivo”, per cui, volendo seguirne l’interpretazione letterale, il credito che emerge dall’integrativa presentata per il 2013 sarebbe compensabile, ad esempio, con il debito IRPEF relativo al modello REDDITI 2017 (riferito all’anno 2016).

Si ricorda, infine, che qualora sia presentata una dichiarazione integrativa ai sensi del novellato art. 8 (commi 6-bis, 6-ter e 6-quater) del DPR 322/98, i termini per l’esecuzione dell’accertamento decorrono dalla data di presentazione dell’integrativa, limitatamente ai soli elementi oggetto dell’integrazione.

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