Giorgio Confente e Nadia Gentina (in ‘il fisco’ n. 32 del 2017, pag. 1-3175)
La controversia oggetto della sentenza della Corte di cassazione n. 16172/2017 in commento sorge da un avviso di liquidazione per imposta di registro liquidata su di un atto di transazione in cui le parti di una controversia hanno definito consensualmente un corrispettivo a saldo di servizi resi, oltre somme dovute a titolo di interessi e rivalutazione monetaria. Gli interessi e la rivalutazione monetaria sono stati assoggettati a IVA con conseguente applicazione dell’imposta di registro fissa al momento della registrazione dell’atto di transazione. L’Agenzia delle entrate, invece, ritenendo che tali somme avessero natura risarcitoria (e che conseguentemente fossero escluse dalla base imponibile IVA ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. n. 633/1972), ha contestato il mancato pagamento dell’imposta di registro in misura proporzionale con aliquota del 3% sulle poste pattuite a titolo di interessi e rivalutazione monetaria. La Corte di cassazione nella sentenza n. 16172/2017 conferma la correttezza fiscale del comportamento adottato dalle parti che, nella registrazione dell’atto, hanno applicato l’imposta di registro in misura fissa. In relazione alle somme dovute a titolo di interessi la Corte di cassazione rileva che la questione oggetto della transazione riguardava la valutazione dei servizi resi, sicché, una volta definito il valore di questi servizi, gli interessi erano stati determinati in misura tale da compensare le società creditrici per il tempo intercorso tra la data della prestazione e quella del pagamento; da questa considerazione la Corte desume la natura di “interessi compensativi” ex art. 1499 del c.c., escludendone la qualifica di “interessi moratori”. Analoghe sono le conclusioni dei giudici di legittimità in relazione alle somme dovute a titolo di rivalutazione monetaria, che assolvono ad una funzione “retributiva” e non risarcitoria: la finalità delle somme dovute a titolo di rivalutazione monetaria, infatti, è quella di garantire il creditore contro la perdita di potere di acquisto del denaro (adeguamento all’inflazione), nel lasso di tempo che intercorre tra la prestazione dei servizi e l’incasso dei corrispettivi. La sentenza in oggetto arriva a qualificare il trattamento fiscale degli interessi a prescindere dalla qualificazione delle somme a cui essi si riferiscono ponendosi nel solco del più recente filone giurisprudenziale della Corte di cassazione. Secondo l’originario orientamento della Corte di cassazione, l’importo dovuto a titolo di interessi doveva essere assoggettato ad un’unica imposizione, dovendosi escludere un trattamento differenziato degli interessi, a seconda che siano corrispettivi /compensativi o di mora(1). Più di recente, superato il precedente orientamento, i giudici di legittimità hanno affermato che le somme dovute a titolo d’interessi moratori non concorrono a formare la base imponibile ai fini dell’IVA, con la conseguenza che esse sono assoggettate all’imposta di registro in misura proporzionale, anche quando accedano a una somma che rientra nel campo di applicazione IVA, coerentemente con quanto disposto dall’art. 15 del D.P.R. n. 633/1972, che esclude sempre tali somme dalla base imponibile IVA(2). Tale principio è peraltro in linea con quanto affermato dalla prassi dell’Amministrazione finanziaria che ritiene esclusi gli interessi moratori a prescindere dalla qualificazione della somma a cui i medesimi si riferiscono(3). Ciò premesso, il dato più interessante della sentenza n. 16172/2017 in commento attiene ai criteri utilizzati per escludere la natura “moratoria” degli interessi dovuti, nella fattispecie oggetto del giudizio. Nel caso di specie il ritardo con cui una controparte aveva pagato le prestazioni ricevute non è dipeso dal mancato adempimento di un’obbligazione certa, ma da una divergenza sulla quantificazione del debito; pertanto gli interessi sono stati determinati indipendentemente dall’inadempimento del debitore ed a prescindere dalla liquidità ed esigibilità del credito(4). La Corte di cassazione, nella sentenza in commento, testualmente afferma che “non essendo il credito certo non era nemmeno ipotizzabile una messa in mora”. Considerato che la natura degli interessi è essenziale per determinare il corretto trattamento ai fini della imposizione indiretta (IVA o registro), è necessario ricordare in questa sede, più in generale, che la domanda di corresponsione degli interessi non accompagnata da alcuna particolare qualificazione va intesa come rivolta al conseguimento soltanto degli interessi corrispettivi, i quali, come quelli compensativi, sono dovuti indipendentemente dalla colpa del debitore nel mancato o ritardato pagamento. La funzione primaria degli interessi nelle obbligazioni pecuniarie è quella corrispettiva, collegata alla loro natura di frutti civili della somma dovuta, mentre, nei contratti di scambio, caratterizzati dalla contemporaneità delle reciproche prestazioni, è quella compensativa, dovendosi invece riconoscere carattere secondario alla funzione risarcitoria, propria degli interessi di mora, che presuppone l’accertamento del colpevole ritardo o la costituzione in mora ex lege del debitore(5).
Note:
(1) Cass. 21 febbraio 2003, n. 2696.
(2) Cass. 3 marzo 2006, n. 4748; Id., 1° giugno 2007, n. 12906; Id., 15 ottobre 2014, n. 21775; Id., 30 ottobre 2015, n. 22228.
(3) Fra le tante, perché riferita a somme dovute in relazione a un lodo arbitrale, si veda la risoluzione 7 marzo 2000, n. 24/E-32723.
(4) In senso conforme Cass. 3 agosto 2001, n. 10726.
(5) Cass. 15 ottobre 2015, 20868.

