PubblicazioniLa fattura agevola alberghi e B&B

21/09/20170

Giorgio Confente e Emanuele Greco, Eutekne del 21 settembre 2017

L’emissione di sole fatture in alternativa alle ricevute fiscali può comportare alcuni vantaggi anche ai fini dello «spesometro»

Le strutture alberghiere e quelle ricettive in genere (hotel, bed and breakfast, affittacamere, ecc.) rientrano tra i soggetti esonerati dall’obbligo di fatturazione ai sensi dell’art. 22 del DPR 633/72, ma non dalla certificazione dei corrispettivi, che può alternativamente essere eseguita tramite scontrino o ricevuta fiscale.
Nello specifico, la ricevuta fiscale deve essere emessa utilizzando stampati, pre-numerati (tipo XRF) e predisposti dalle tipografie autorizzate, in duplice esemplare e in forma cartacea all’atto dell’ultimazione della prestazione e deve essere annotata sul registro dei corrispettivi.

Nel caso in cui il cliente richieda la fattura, alle strutture alberghiere è consentito emettere la “fattura-ricevuta fiscale” (circ. Agenzia delle Entrate n. 18/2014), utilizzando lo stampato della ricevuta fiscale, integrato con il numero progressivo, i dati del cliente, l’aliquota, l’imponibile e l’imposta, così da soddisfare i requisiti e la funzione della fattura.

Per gli operatori in questione, il tema della modalità di certificazione delle prestazioni svolte e le implicazioni a essa connesse è di rilevante interesse, stante l’elevata quantità di transazioni poste in essere dai medesimi, talvolta anche di ridotto importo, cui si associano normalmente complesse gestioni documentali, che, se non vanificano, certamente attenuano l’originario vantaggio dell’esonero dall’obbligo di fatturazione.
È dunque interessante analizzare se, a quali condizioni e con quale eventuale convenienza le strutture alberghiere possano emettere solo fatture ordinarie, in alternativa alle ricevute fiscali e alle fatture-ricevute fiscali.

Stante il disposto dell’art. 3 comma 2 del DPR 696/96, per il quale non è obbligatorio il rilascio della ricevuta fiscale nel caso in cui sia emessa fattura ordinaria al momento di ultimazione della prestazione (es. “check out”), anche le strutture alberghiere (e in genere tutti i soggetti elencati nell’art. 22 del DPR 633/72) possono emettere fattura (anche in formato elettronico) in luogo della ricevuta e fattura-ricevuta fiscale, approdando di conseguenza alla possibilità di una gestione dematerializzata e automatizzata di tutto il ciclo della fatturazione.
Applicando i criteri generali al caso specifico, la fattura si ha per emessa quando la struttura alberghiera, alternativamente: la trasmette per via elettronica al cliente, attraverso un sistema di posta elettronica (ordinaria o certificata); la mette a disposizione al cliente, ad esempio tramite un sito web da cui il cliente può effettuare il download; la consegna al cliente stampata, (nel qual caso la procedura di conservazione digitale può essere comunque effettuata per la copia delle fatture che l’albergo è tenuto a conservare).

È di tutta evidenza che il passaggio al sistema di fatturazione consente di avere l’immediata disponibilità a sistema dei dati per la comunicazione obbligatoria delle fatture (c.d. spesometro trimestrale), consentendo di affrontare in maniera più snella un adempimento al quale di fatto le strutture si trovano comunque solitamente soggette in relazione alle (molte) fatture emesse, ancorché annotate esclusivamente nel registro dei corrispettivi (circ. Agenzia delle entrate n. 1/2017).

Inoltre, è anche possibile evitare l’obbligo dello “spesometro trimestrale” aderendo alla trasmissione “volontaria” dei dati delle fatture prevista dal DLgs. 127/2015. Tale opzione deve essere valutata con particolare attenzione per l’anno 2018, posto che la comunicazione volontaria comporta gli stessi oneri previsti per l’invio della “Comunicazione dati fatture” (in termini di tempistica, modalità e contenuto dei dati da trasmettere), offrendo però alcuni interessanti benefici, riconosciuti esclusivamente a coloro che aderiscono al regime volontario (accesso in via prioritaria ai rimborsi IVA anche in assenza dei presupposti di cui all’art. 30 del DPR 633/72; riduzione di due anni dei termini ordinari di accertamento; esonero dalla presentazione dei modelli INTRASTAT, relativi agli acquisti intracomunitari e alle prestazioni di servizi ricevute).
L’opzione deve essere esercitata entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di inizio della trasmissione dei dati. Quindi, se la struttura alberghiera intende aderirvi con decorrenza dal 1° gennaio 2018 (prima data utile) è tenuta a esercitare l’opzione entro il 31 dicembre 2017. L’opzione è vincolante per un quinquennio, al termine del quale, se non revocata, si estende in quinquenni successivi.

I benefici del passaggio al sistema di fatturazione ordinario si apprezzano anche sotto il profilo degli obblighi di conservazione. Infatti, le ricevute fiscali devono essere necessariamente cartacee e conservate per 10 anni. La conservazione digitale delle ricevute, pur legittima, presuppone la scansione dei documenti cartacei (circ. Agenzia delle Entrate n. 36/2006, § 7.2), processo che non risulta particolarmente efficiente sotto il profilo economico e organizzativo.
Al contrario, le fatture ordinarie possono essere inviate in conservazione digitale direttamente da file (anche nel caso in cui la copia cliente sia stampata), rendendo il processo di conservazione estremamente più immediato ed efficiente.

Raffronto comparato degli adempimenti nel caso di utilizzo di ricevute fiscali e fatture
Ricevute fiscali Fatture
Utilizzo dei modelli pre-numerati (tipo XRF) emessi dalle tipografie autorizzate Possibilità di utilizzare un formato libero di fatturazione
Esonero dall’obbligo di indicare i dati anagrafici del cliente Obbligo di acquisire i dati anagrafici dei clienti anche se privati (dati già acquisiti in ossequio all’art. 109 del TULPS)
Obbligo di tenuta e conservazione del registro dei corrispettivi Obbligo di tenuta e conservazione del registro delle fatture emesse
Stampa delle ricevute fiscali in duplice copia Esonero dall’obbligo di stampa delle fatture (copia albergo) e della copia cliente in caso di trasmissione elettronica delle stesse (es. via e-mail)
Obbligo di conservazione cartacea o, alternativamente, conservazione digitale previa scansione Conservazione della fatture in formato esclusivamente elettronico, con vantaggi in termini di archiviazione e reperimento documenti (anche in caso di verifica fiscale)
Emissione della fattura su richiesta del cliente e, conseguente, gestione anche degli adempimenti previsti per la fatturazione (es. spesometro) Gestione di un’unica tipologia documentale a prescindere dal cliente (privato o impresa)

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