Giorgio Confente e Nadia Gentina in ‘il fisco’ n. 35 del 2021
È detraibile l’IVA assolta per l’acquisto di un bene funzionale all’esercizio dell’attività programmata, anche se non utilizzato nell’attività d’impresa, per cause non imputabili alla volontà del soggetto acquirente. Questo è quanto emerge dall’ordinanza della Corte di cassazione n. 21439/2021, in commento.
La questione, da cui trae origine il caso esaminato, scaturisce da un avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle entrate ha negato la detrazione dell’IVA addebitata sulla fattura di acquisto di un capannone industriale, sul presupposto che tale acquisto sarebbe stato effettuato al solo scopo di ottenere il riconoscimento del rimborso dell’IVA e dell’ottenimento di un contributo da parte del Ministero delle attività produttive.
Il ricorso presentato dalla società avverso l’accertamento è stato accolto dalla Commissione tributaria provinciale. I giudici della Regionale hanno confermato la sentenza di primo grado, sul presupposto che l’acquisto del capannone industriale era inserito in un progetto imprenditoriale, avviato diversi anni prima dell’acquisto e della richiesta del contributo pubblico. Contestualmente, la Commissione tributaria regionale ha accertato che il mancato svolgimento dell’attività si doveva attribuire a ragioni non imputabili alla società. I giudici della Commissione regionale hanno statuito la legittimità del diritto alla detrazione avendo accertato l’effettività dell’acquisto e l’assenza di intenti elusivi, ritenendo altresì irrilevante la circostanza che il pagamento dell’importo dovuto non sia stato effettuato, a causa del fallimento della società acquirente.
L’Agenzia delle entrate ha proposto, quindi, ricorso alla Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), del c.p.c., eccependo la violazione e la falsa applicazione degli artt. 19 e 30 del D.P.R. n. 633/1972, in quanto l’acquisto del fabbricato sarebbe stato esclusivamente preordinato alla finalità (abusiva) di ottenere il riconoscimento di contributi pubblici, in mancanza di una effettiva attività di impresa.
La Suprema Corte ha ritenuto non sussistere la violazione di legge, riconoscendo che l’accertamento compiuto dai giudici del gravame è stato effettuato applicando correttamente i principi fissati dalla giurisprudenza, considerando l’effettività dell’acquisto supportato dalla concreta volontà della società di impiegarlo nell’attività, l’inerenza dell’immobile ai fini dello svolgimento dell’attività di impresa programmata, nonché la totale estraneità della società alle cause che ne hanno impedito il concreto utilizzo (1).
Secondo la Cassazione, per esercitare il diritto alla detrazione IVA sugli acquisti di beni e servizi, è necessario accertare l’inerenza effettiva rispetto alle finalità imprenditoriali anche solo “programmate” in vista di una successiva realizzazione (2), senza che sia richiesto come ulteriore requisito il concreto svolgimento dell’attività di impresa. In particolare, è legittima la detrazione dell’imposta assolta sulle spese finalizzate all’esercizio dell’attività tipica (3).
L’orientamento interpretativo adottato dai giudici Ermellini è coerente con la giurisprudenza europea che considera sussistente la qualità di soggetto passivo a chi agisce con l’intenzione di intraprendere un’attività economica, riconoscendo il diritto di detrazione per le spese di investimento effettuate a tal fine, senza l’obbligo di attendere l’inizio effettivo dell’attività (4).
Al contempo, la Cassazione precisa che non si può ritenere sufficiente un’intenzione che si manifesta sul piano meramente soggettivo o dei propositi: occorre pur sempre che la volontà sia confermata da elementi oggettivi e non sia contrassegnata da finalità fraudolente o abusive.
Inoltre, richiamando la sentenza della Corte UE del 28 febbraio 2018 (causa C-672/16), la Cassazione ha puntualizzato che, ai fini del riconoscimento del diritto alla detrazione, è irrilevante il mancato utilizzo del bene, se determinato da cause “indipendenti” dalla volontà del soggetto acquirente.
Peraltro, il dato interessante è che i giudici Ermellini adottano un’ampia accezione del concetto di causa indipendente dalla volontà del soggetto passivo, tale da comprendere, ad esempio, in ossequio ai principi fissati dalla giurisprudenza UE (5), la decisione di non intraprendere un’attività economica per effetto dei risultati di uno studio di fattibilità commissionato a terzi. Il significato da attribuire alla nozione di “causa indipendente dalla volontà” del soggetto passivo non è dunque identificabile con la sola, più stringente, ipotesi di causa di forza maggiore.
In conclusione, si può affermare che l’ordinanza in commento è coerente con i principi fissati dalla giurisprudenza nazionale e UE, in relazione ai requisiti dell’esercizio del diritto alla detrazione, nel caso di spese prodromiche e funzionali all’esercizio di impresa, stabilendo la sussistenza del diritto anche nel caso in cui il bene o il servizio acquistati non siano ex post effettivamente utilizzati per l’attività originariamente programmata, in ossequio al principio di neutralità.
Note:(1) Nel caso specifico, la Cassazione ha confermato la sentenza di appello, la quale aveva correttamente riscontrato l’inerenza dell’acquisto del bene in riferimento al progetto di imbottigliamento delle acque minerali avviato circa dieci anni prima dell’acquisto e della richiesta del contributo pubblico: è stato appurato l’effettivo intento della società di utilizzare il capannone per lo svolgimento dell’attività d’impresa e la mancata realizzazione del progetto per cause non imputabili alla volontà della società (ragioni burocratiche e la circostanza che la cedente, della quale l’acquirente avrebbe dovuto utilizzare il marchio ed i canali distributivi, era stata dichiarata fallita).
(2) Cass. 12 febbraio 2020, n. 3396 e Id., ord. 26 febbraio 2019, n. 5559.
(3) Cass. 21 settembre 2016, n. 18475 e Id. 3 ottobre 2018, n. 23994.
(4) CGE 28 febbraio 1996, causa C-110/94; Id. 15 gennaio 1998, causa C-37/95; Id. 8 giugno 2000, causa C-400/98; Id. 2 giugno 2016, causa C-263/15.
(5) CGE 12 novembre 2020, causa C-734/19.

