PubblicazioniSpetta il rimborso alla società cessata anche se sopravvive la partita IVA

17/12/20190

Giorgio Confente e Nadia Gentina, Il Fisco n. 47 del 2018, pag. 1-4587

Il principio espresso dai giudici della V Sezione della Commissione tributaria regionale di Bologna nella sentenza n. 2348/2018 interviene su di una ricorrente situazione di diniego del rimborso dell’imposta, per cui gli operatori si trovano negata la restituzione del credito residuo richiesto con la dichiarazione IVA, per il fatto che la partita IVA risulta ancora attiva pur in presenza di effettiva chiusura dell’attività.

Nello specifico, il caso esaminato dai giudici di secondo grado nella sentenza in oggetto è riferito alla richiesta avanzata da una società in data 28 febbraio 2014, a fronte di un credito esposto regolarmente nella dichiarazione IVA 2009, relativa all’anno d’imposta 2008, invocando a sostegno della domanda la sussistenza della condizione di cui all’art. 30, comma 4, nella versione della norma vigente all’epoca dei fatti e corrispondente alla minore eccedenza del triennio (attualmente rubricata al comma 3 della medesima disposizione).

L’Agenzia delle entrate emanava atto di diniego in quanto a suo dire la condizione di cui all’art. 30 del D.P.R. 633/1972, invocata dal contribuente, non risultava verificata nel triennio di riferimento, da computarsi dalla data di richiesta e non come ritenuto dalla società istante che aveva considerato quale parametro l’ultimo triennio di effettiva attività (2006-2007-2008).

Già la Commissione tributaria Provinciale investita della causa si pronunciava a favore del contribuente che aveva impugnato il diniego, evidenziando inoltre che la spettanza al rimborso occorreva comunque ai sensi del secondo comma dell’art. 30 (corrispondente all’attuale comma 1) che riconosce il diritto in caso di cessazione attività a prescindere dagli altri requisiti qualitativi o quantitativi che sorreggono le richieste di rimborso durante l’ordinaria vita dell’impresa.

Il ragionamento sviluppato dai giudici si incardina sui seguenti interessanti principi. In primis, l’esposizione del credito in dichiarazione IVA rappresenta di per sé l’esercizio del diritto alla restituzione rispetto al quale la conseguente richiesta di rimborso si colloca come mero atto formale per dare inizio alla esecuzione dello stesso. Tale primo significativo principio espresso dai giudici si allinea con quanto statuito nella sentenza della Corte di cassazione n. 20528 del 6 settembre 2013 in un caso analogo in cui la Corte di legittimità ha anche affermato che il credito è da considerarsi entrato nel patrimonio del richiedente dalla data di esposizione dello stesso in dichiarazione IVA e pertanto il diritto connesso è soggetto a prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 c.c. da tale momento(1). La stessa Agenzia delle entrate(2) attesta che il credito, se correttamente maturato e indicato nella prima dichiarazione utile, non va perso.

Due ulteriori interessanti principi emergono dalla sentenza in commento con riferimento alla duplice eccezione sollevata dall’Ufficio controparte in causa, per la quale sarebbe illegittimo il riconoscimento della spettanza del rimborso deciso dalla Commissione tributaria provinciale per cessazione attività del ricorrente, poiché non può il giudice mutare la condizione a suo tempo invocata dal contribuente a sostegno della domanda di restituzione, inoltre impraticabile nel caso di specie in presenza di partita IVA ancor attiva.

Innanzitutto il Collegio della Commissione tributaria regionale afferma che in caso di vertenza relativa a un’impugnativa avente ad oggetto l’atto di diniego del rimborso, il giudizio tributario ha ad oggetto il rapporto, ovvero l’esistenza o meno del diritto al rimborso tout court(3), e non il solo l’atto di diniego.

I giudici introducono l’ulteriore principio ai sensi del quale, la sopravvivenza della partita IVA non è incompatibile con la chiusura dell’attività, rinvenibile nel caso di specie in presenza di società dichiarata fallita. La ratio della norma contenuta nell’art. 30 del D.P.R. n. 633/1972 che consente la richiesta di rimborso comunque in caso di “cessazione dell’attività” va rilevata nella considerazione che il contribuente che abbia cessato l’attività d’impresa si trova espulso dall’ordinario meccanismo di consumazione dell’IVA a credito risultante dalla dichiarazione di un anno, nelle ordinarie liquidazioni dell’anno successivo.

Contemporaneamente l’art. 35, comma 4, del D.P.R. n. 633/1972 pone a carico del contribuente l’onere di comunicare la cessazione dell’attività all’Agenzia delle entrate entro il termine di 30 giorni dalla “data di ultimazione delle operazioni relative alla liquidazione dell’azienda”, per tale intendendosi, “non tanto la cessazione dell’attività produttiva o commerciale dell’impresa quanto, piuttosto, la cessazione di ogni attività per effetto dell’esaurimento della fase di liquidazione”(4).

La Corte di cassazione si è espressa sulla relazione che intercorre tra la cessazione delle attività così come espressa e l’adempimento di cui all’art. 35, riconoscendo a tale ultimo una mera valenza formale per l’anagrafe tributaria, il cui mancato rispetto comporta ai sensi di legge l’applicazione di una specifica sanzione amministrativa, ma non in grado di compromettere l’aspetto sostanziale e quindi la non spettanza del credito(5).

Sulla base di tali principi si può ritenere legittima la richiesta di rimborso del credito per cessazione dell’attività nell’accezione sopra ricordata, anche qualora non sia ancora stata cessata la partita IVA con la procedura di cui all’art. 35 del Decreto IVA. Si pensi al caso in cui una società abbia depositato il bilancio finale di liquidazione presso la CCIAA in cui è evidenziato il credito poi chiesto a rimborso, mantenendo ancora aperta la partita IVA, per ragioni che non comportano l’esecuzione di alcuna attività né d’impresa, né liquidatoria.

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